Inviato esito
Comune di Brindisi
Gara #148
Programma Operativo Complementare POC PUGLIA FESR 2014-2020, Azione 6.2 Interventi per la bonifica di aree inquinate, esecuzione di misure di prevenzione, primi interventi di ripristino e riqualificazione della messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU in località Autigno - Comune di Brindisi.Informazioni appalto
17/04/2025
Aperta
Lavori
€ 2.380.751,04
BOMBA ANGELA
Categorie merceologiche
4526264 - Lavori di miglioramento ambientale
Lotti
Inviato esito
1
B6859E84EE
J86J24000070006
Solo prezzo
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE, PRIMI INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU IN LOCALITA' AUTIGNO - COMUNE DI BRINDISI -
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE, PRIMI INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU IN LOCALITA' AUTIGNO - COMUNE DI BRINDISI -
€ 2.325.241,13
€ 383.083,72
€ 55.509,91
€ 1.818.740,26
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 785 DEL 27/05/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 00536270770 | SMEDA S.R.L. |
Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 1 - Sommatoria: 389.4930 - Media: 21.6385 - Scarto medio: 4.4268 - Decremento: 1.5936 - Soglia individuata: 24.4717
Visualizza partecipanti
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| MORCIANO | STEFANO | Responsabile Unico del Progetto |
Scadenze
02/05/2025 13:00
12/05/2025 13:00
13/05/2025 09:00
Allegati
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726.82 MB | |
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577.14 kB | |
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9.52 MB | |
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73.00 kB | |
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2.82 MB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: c47a38011aebafe9a19b09fb4232480d07163abba23e2314c51187d4043bd3a5 28/05/2025 08:56 |
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Chiarimenti
18/04/2025 12:47
Quesito #1
Buongiorno, si chiede se le lavorazioni di cui alla cat. ANGA 4E possono essere subappaltate ad azienda in possesso di iscrizione ANGA.
Si ringrazia.
Si ringrazia.
18/04/2025 13:17
Risposta
In merito al quesito posto, si precisa che le lavorazioni rientranti nella categoria ANGA 4E possono essere subappaltate, a condizione che l’impresa subappaltatrice sia in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni oggetto di subappalto, inclusa l’iscrizione alla categoria ANGA di competenza.
Si specifica, tuttavia, che ai fini della partecipazione alla gara, l’operatore economico deve comunque essere in possesso, in proprio, dell’iscrizione alla categoria ANGA richiesta dal bando, indipendentemente dall’eventuale ricorso al subappalto.
Si specifica, tuttavia, che ai fini della partecipazione alla gara, l’operatore economico deve comunque essere in possesso, in proprio, dell’iscrizione alla categoria ANGA richiesta dal bando, indipendentemente dall’eventuale ricorso al subappalto.
22/04/2025 14:49
Quesito #2
Buongiorno, con la presente si richiede se è previsto il sopralluogo e se è obbligatorio.
Grazie
Cordiali Saluti
Grazie
Cordiali Saluti
22/04/2025 16:09
Risposta
Il sopralluogo non è obbligatorio; tuttavia, si precisa che il bando (nell'allegato A) prevede l'obbligo di presentare una dichiarazione attestante l'avvenuta presa visione dei luoghi interessati dai lavori. Pertanto, pur non essendo previsto un sopralluogo formale, è necessario che l'operatore economico acquisisca comunque un'adeguata conoscenza delle aree oggetto dell'intervento, come richiesto dalla documentazione di gara.
23/04/2025 11:21
Quesito #3
Buongiorno
con la presente si chiede:
1) conferma che per la partecipazione non sia previsto il possesso della Categoria 9: bonifica di siti, in classe adeguata, considerato che la procedura di gara ha per oggetto l'attività di bonifica di aree inquinate;
2) si chiede di indicare quali sono le certificazioni di cui all'allegato II.13 del codice che danno diritto all'ulteriore riduzione del 20% della cauzione provvisoria.
Grazie
Cordiali saluti
con la presente si chiede:
1) conferma che per la partecipazione non sia previsto il possesso della Categoria 9: bonifica di siti, in classe adeguata, considerato che la procedura di gara ha per oggetto l'attività di bonifica di aree inquinate;
2) si chiede di indicare quali sono le certificazioni di cui all'allegato II.13 del codice che danno diritto all'ulteriore riduzione del 20% della cauzione provvisoria.
Grazie
Cordiali saluti
02/05/2025 11:44
Risposta
1) la risposta è stata già pubblicata sulla piattaforma telematica a seguito della richiesta di un chiarimento similare.
2) Le certificazioni di cui all'allegato II.13 sono allegate alla presente.
2) Le certificazioni di cui all'allegato II.13 sono allegate alla presente.
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23/04/2025 15:33
Quesito #4
Con riferimento al paragrafo 6.1 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, in relazione all'Iscrizione alla categoria 4 classe E dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali,
si chiede di specificare se:
in caso di partecipazione alla procedura come costituendo R.T.I., tale iscrizione possa essere posseduta solo dall'operatore economico associato che effettivamente svolgerà l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto, diversamente da quanto riportato al successivo paragrafo 6.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA nel quale, ai requisiti di idoneità professionale, viene indicato che l'Iscrizione Albo Gestori ambientali debba essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire.
Occorre precisare, peraltro, che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti è contemplata alle seguenti voci di CME:
- PUG2025/01.E01.067.001 - Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 – cemento;
- AP 18 - Prelievo, trasporto e smaltimento del concentrato prodotto dal trattamento del percolato estratto dalle aree di discarica con codice CER 19.07.03 con concentrazione di C.O.D. > 80. ... lato nella quantità di 1 analisi ogni 500 m3 estratto. è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito;
- AP 23 - Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato estratto dalle aree di discarica con codice CER 19.07.03 con valori di COD inferiore al limite di 80.000 mg/l, di SST inferiore al l ... o in capitolato nella quantità di 1 analisi ogni 500 m3 estratto compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
per un importo complessivo di € 274.233,41, pari al 12,85% dell’appalto; pertanto, tale attività potrebbe essere effettuata anche dalla componente mandante del costituendo R.T.I., così come il possesso del relativo requisito dell’iscrizione alla categoria 4 classe E dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
si chiede di specificare se:
in caso di partecipazione alla procedura come costituendo R.T.I., tale iscrizione possa essere posseduta solo dall'operatore economico associato che effettivamente svolgerà l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto, diversamente da quanto riportato al successivo paragrafo 6.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA nel quale, ai requisiti di idoneità professionale, viene indicato che l'Iscrizione Albo Gestori ambientali debba essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire.
Occorre precisare, peraltro, che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti è contemplata alle seguenti voci di CME:
- PUG2025/01.E01.067.001 - Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 – cemento;
- AP 18 - Prelievo, trasporto e smaltimento del concentrato prodotto dal trattamento del percolato estratto dalle aree di discarica con codice CER 19.07.03 con concentrazione di C.O.D. > 80. ... lato nella quantità di 1 analisi ogni 500 m3 estratto. è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito;
- AP 23 - Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato estratto dalle aree di discarica con codice CER 19.07.03 con valori di COD inferiore al limite di 80.000 mg/l, di SST inferiore al l ... o in capitolato nella quantità di 1 analisi ogni 500 m3 estratto compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
per un importo complessivo di € 274.233,41, pari al 12,85% dell’appalto; pertanto, tale attività potrebbe essere effettuata anche dalla componente mandante del costituendo R.T.I., così come il possesso del relativo requisito dell’iscrizione alla categoria 4 classe E dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
28/04/2025 10:11
Risposta
In caso di partecipazione alla procedura da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), anche se ancora da costituire, si precisa che l’iscrizione alla categoria 4 classe E dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere posseduta esclusivamente dall’operatore economico che sarà concretamente incaricato dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell’appalto. Tale interpretazione è conforme a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina la ripartizione dei requisiti tra i componenti del raggruppamento in funzione delle prestazioni che ciascuno esegue.
Pertanto, ai fini del soddisfacimento del requisito di idoneità professionale indicato al paragrafo 6.1, è sufficiente che il suddetto requisito sia posseduto esclusivamente dall’impresa esecutrice di tali attività, anche qualora si tratti della componente mandante del costituendo RTI.
Diversamente, i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al successivo paragrafo 6.2, pur facendo anch’essi riferimento all’iscrizione all’Albo, attengono a una valutazione complessiva del raggruppamento, secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara, e non implicano l’obbligo che ogni singolo componente possieda l’iscrizione per attività che non è chiamato a svolgere.
Si conferma, infine, che le attività di raccolta e trasporto rifiuti previste nell’appalto – come dettagliate nelle voci di CME PUG2025/01.E01.067.001, AP 18 e AP 23 – rappresentano il 12,85% dell’importo complessivo dell’appalto. Tali attività possono pertanto essere eseguite da uno solo dei componenti del RTI (anche se mandante), purché in possesso del requisito richiesto, ovvero l’iscrizione alla categoria 4 classe E dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Pertanto, ai fini del soddisfacimento del requisito di idoneità professionale indicato al paragrafo 6.1, è sufficiente che il suddetto requisito sia posseduto esclusivamente dall’impresa esecutrice di tali attività, anche qualora si tratti della componente mandante del costituendo RTI.
Diversamente, i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al successivo paragrafo 6.2, pur facendo anch’essi riferimento all’iscrizione all’Albo, attengono a una valutazione complessiva del raggruppamento, secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara, e non implicano l’obbligo che ogni singolo componente possieda l’iscrizione per attività che non è chiamato a svolgere.
Si conferma, infine, che le attività di raccolta e trasporto rifiuti previste nell’appalto – come dettagliate nelle voci di CME PUG2025/01.E01.067.001, AP 18 e AP 23 – rappresentano il 12,85% dell’importo complessivo dell’appalto. Tali attività possono pertanto essere eseguite da uno solo dei componenti del RTI (anche se mandante), purché in possesso del requisito richiesto, ovvero l’iscrizione alla categoria 4 classe E dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
23/04/2025 17:01
Quesito #5
Buon pomeriggio,
con la presente si chiede a codesta spett.le S.A. di confermare l'importo a base di gara previsto dal disciplinare pari ad € 2.325.241,13 vista la presenza di n.2 CME rispettivamente di € 2.134.657,11 e di 318.400,00 per un totale di € 2.453.057,11
Grazie anticipatamente.
con la presente si chiede a codesta spett.le S.A. di confermare l'importo a base di gara previsto dal disciplinare pari ad € 2.325.241,13 vista la presenza di n.2 CME rispettivamente di € 2.134.657,11 e di 318.400,00 per un totale di € 2.453.057,11
Grazie anticipatamente.
28/04/2025 09:44
Risposta
L’importo a base di gara, come da elaborati economici di progetto, è pari a € 2.380.751,04, così articolato:
Importo dei lavori a base d’asta: € 2.134.657,11Oneri per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso): € 55.509,91Importo per l’attuazione del piano di indagini: € 190.584,02
L'importo dei lavori a base d’asta è desunto dal computo metrico estimativo contenuto nell’elaborato economico n. 03 – file "EE03_Computo Metrico_2_signed" del marzo 2025.
L'importo degli oneri per la sicurezza è contenuto nel PSC – file "ED12_PSC_signed".
L’importo per l’attuazione del piano di indagini è contenuto nel Piano di indagini – file "ED11_Piano Indagini_signed".
La somma indicata nel quesito (€ 2.453.057,11) non trova riscontro nei documenti ufficiali di gara.
Si conferma, pertanto, che l’importo complessivo corretto a base di gara è pari a € 2.380.751,04.
Importo dei lavori a base d’asta: € 2.134.657,11Oneri per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso): € 55.509,91Importo per l’attuazione del piano di indagini: € 190.584,02
L'importo dei lavori a base d’asta è desunto dal computo metrico estimativo contenuto nell’elaborato economico n. 03 – file "EE03_Computo Metrico_2_signed" del marzo 2025.
L'importo degli oneri per la sicurezza è contenuto nel PSC – file "ED12_PSC_signed".
L’importo per l’attuazione del piano di indagini è contenuto nel Piano di indagini – file "ED11_Piano Indagini_signed".
La somma indicata nel quesito (€ 2.453.057,11) non trova riscontro nei documenti ufficiali di gara.
Si conferma, pertanto, che l’importo complessivo corretto a base di gara è pari a € 2.380.751,04.
24/04/2025 12:46
Quesito #6
Buongiorno,
con la presente si richiedono i certificati delle analisi disponibili eseguite sul percolato estratto e sinora smaltito.
Cordiali saluti
con la presente si richiedono i certificati delle analisi disponibili eseguite sul percolato estratto e sinora smaltito.
Cordiali saluti
28/04/2025 10:23
Risposta
i certificati delle analisi disponibili eseguite sul percolato estratto e sinora smaltito, sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica nella sezione ALLEGATI.
24/04/2025 17:31
Quesito #7
Buona sera, con la presente si chiede:
1) di confermare l'importo a base d'asta soggetto a ribasso considerata la discrasia tra quanto indicato nel disciplinare di gara che riporta come importo a base d'asta € 2.325.241,13, diversamente da quanto riportato nel CSA parte amministrativa che indica un importo a base d'asta pari a € 2.134.657,11 corrispondente al computo metrico estimativo reso disponibile nella documentazione di gara;
2) di rendere disponibile il computo metrico estimativo relativo all'attuazione del piano di indagini il cui importo complessivo riportato nel CSA risulta pari a € 190.584,02.
In attesa cordialmente si saluta
1) di confermare l'importo a base d'asta soggetto a ribasso considerata la discrasia tra quanto indicato nel disciplinare di gara che riporta come importo a base d'asta € 2.325.241,13, diversamente da quanto riportato nel CSA parte amministrativa che indica un importo a base d'asta pari a € 2.134.657,11 corrispondente al computo metrico estimativo reso disponibile nella documentazione di gara;
2) di rendere disponibile il computo metrico estimativo relativo all'attuazione del piano di indagini il cui importo complessivo riportato nel CSA risulta pari a € 190.584,02.
In attesa cordialmente si saluta
28/04/2025 12:34
Risposta
1. Importo a base di gara
L’importo a base di gara, come correttamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (file "ED15_CSA_parte generale_2.pdf"), è pari a € 2.380.751,04, così articolato:
Importo dei lavori a base d’asta (soggetto a ribasso): € 2.134.657,11Oneri per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso): € 55.509,91Importo per l’attuazione del piano di indagini: € 190.584,02
2. Precisazioni sull'importo soggetto a ribasso
L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari a € 2.134.657,11, come desunto dal computo metrico estimativo contenuto nell’elaborato economico n. 03 – file "EE03_Computo Metrico_2_signed".
L'importo di € 2.325.241,13 riportato nel disciplinare di gara rappresenta la somma dei seguenti elementi:
Importo dei lavori a base d'asta (€ 2.134.657,11)Importo per l’attuazione del piano di indagini (€ 190.584,02)
ed è distinto dagli oneri per la sicurezza da PSC (€ 55.509,91) che non sono soggetti a ribasso.
3. Computo metrico estimativo del piano di indagini
Il computo metrico estimativo relativo all’attuazione del piano di indagini, per un importo complessivo di € 190.584,02, è contenuto nel documento "ED11_Piano Indagini_signed" reso disponibile tra gli elaborati di gara.
L’importo a base di gara, come correttamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (file "ED15_CSA_parte generale_2.pdf"), è pari a € 2.380.751,04, così articolato:
Importo dei lavori a base d’asta (soggetto a ribasso): € 2.134.657,11Oneri per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso): € 55.509,91Importo per l’attuazione del piano di indagini: € 190.584,02
2. Precisazioni sull'importo soggetto a ribasso
L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari a € 2.134.657,11, come desunto dal computo metrico estimativo contenuto nell’elaborato economico n. 03 – file "EE03_Computo Metrico_2_signed".
L'importo di € 2.325.241,13 riportato nel disciplinare di gara rappresenta la somma dei seguenti elementi:
Importo dei lavori a base d'asta (€ 2.134.657,11)Importo per l’attuazione del piano di indagini (€ 190.584,02)
ed è distinto dagli oneri per la sicurezza da PSC (€ 55.509,91) che non sono soggetti a ribasso.
3. Computo metrico estimativo del piano di indagini
Il computo metrico estimativo relativo all’attuazione del piano di indagini, per un importo complessivo di € 190.584,02, è contenuto nel documento "ED11_Piano Indagini_signed" reso disponibile tra gli elaborati di gara.
28/04/2025 15:55
Quesito #8
Oggetto: Mancata richiesta iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 9 Classe B.
Gentilissimi,
premesso quanto evidenziato nel disciplinare di gara “….vista la specificità dell’appalto in quanto trattasi di ristrutturazione di un bene immobile sottoposto a tutela. (art.9 garanzia provvisoria)”, si evidenzia che nei requisiti di idoneità professionale la Stazione Appaltante NON richiede ai concorrenti qualificati nella categoria SOA OG12, la relativa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria “9 - Bonifica di Siti” e per classe B (da 2.000.000,00 a 9.000.000,00).
Inoltre, l’art.212 co.5 del D.lgs.152/2006 prevede che: “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento…, di bonifica dei siti,….”
Pertanto si chiede, così come richiesto dalla norma e vista la specificità dell’appalto, di prevedere che l’Operatore Economico (in qualsiasi forma di partecipazione e proporzionalmente alla stessa) qualificato nella categoria OG12 dovrà altresì essere in possesso dell’Iscrizione all’ANGA per la Categoria 9.
Infine, come indicato all’art.104 del D.lgs.36/2023 al co. 10: L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si resta in attesa di Vs. cortese e positivo riscontro.
Cordiali saluti
Gentilissimi,
premesso quanto evidenziato nel disciplinare di gara “….vista la specificità dell’appalto in quanto trattasi di ristrutturazione di un bene immobile sottoposto a tutela. (art.9 garanzia provvisoria)”, si evidenzia che nei requisiti di idoneità professionale la Stazione Appaltante NON richiede ai concorrenti qualificati nella categoria SOA OG12, la relativa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria “9 - Bonifica di Siti” e per classe B (da 2.000.000,00 a 9.000.000,00).
Inoltre, l’art.212 co.5 del D.lgs.152/2006 prevede che: “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento…, di bonifica dei siti,….”
Pertanto si chiede, così come richiesto dalla norma e vista la specificità dell’appalto, di prevedere che l’Operatore Economico (in qualsiasi forma di partecipazione e proporzionalmente alla stessa) qualificato nella categoria OG12 dovrà altresì essere in possesso dell’Iscrizione all’ANGA per la Categoria 9.
Infine, come indicato all’art.104 del D.lgs.36/2023 al co. 10: L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si resta in attesa di Vs. cortese e positivo riscontro.
Cordiali saluti
29/04/2025 10:36
Risposta
L’intervento oggetto dell’appalto, come dettagliato nei documenti di gara, non configura attività di bonifica di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, bensì riguarda prevalentemente la realizzazione di opere edili e impiantistiche, quali:
posa di teli di copertura;regimazione delle acque meteoriche;realizzazione di barriere fisiche;installazione di sistemi di pompaggio;esecuzione di attività di monitoraggio ambientale.
Tali attività rientrano nell’ambito della qualificazione SOA OG12 ("Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale") e non richiedono l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) – Categoria 9.
Si evidenzia che una percentuale residuale dell’intervento riguarda l’attività di emungimento del percolato prodotto dalla discarica e il suo successivo conferimento ad impianto di trattamento autorizzato.
Il percolato è stato classificato come rifiuto non pericoloso.
Pertanto, per tali attività accessorie è ammesso il ricorso al subappalto in favore di operatori economici in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 4 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
Pertanto:
Non è richiesto ai concorrenti il possesso dell’iscrizione all'Albo Categoria 9 ai fini della partecipazione alla procedura di gara;È ammesso il subappalto delle sole attività di emungimento e trasporto del percolato a soggetti regolarmente iscritti all'Albo nella Categoria 4;Il concorrente dovrà dichiarare in sede di gara l’intenzione di ricorrere al subappalto per tali attività, nel rispetto delle disposizioni del disciplinare di gara e del D.Lgs. 36/2023.
posa di teli di copertura;regimazione delle acque meteoriche;realizzazione di barriere fisiche;installazione di sistemi di pompaggio;esecuzione di attività di monitoraggio ambientale.
Tali attività rientrano nell’ambito della qualificazione SOA OG12 ("Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale") e non richiedono l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) – Categoria 9.
Si evidenzia che una percentuale residuale dell’intervento riguarda l’attività di emungimento del percolato prodotto dalla discarica e il suo successivo conferimento ad impianto di trattamento autorizzato.
Il percolato è stato classificato come rifiuto non pericoloso.
Pertanto, per tali attività accessorie è ammesso il ricorso al subappalto in favore di operatori economici in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 4 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
Pertanto:
Non è richiesto ai concorrenti il possesso dell’iscrizione all'Albo Categoria 9 ai fini della partecipazione alla procedura di gara;È ammesso il subappalto delle sole attività di emungimento e trasporto del percolato a soggetti regolarmente iscritti all'Albo nella Categoria 4;Il concorrente dovrà dichiarare in sede di gara l’intenzione di ricorrere al subappalto per tali attività, nel rispetto delle disposizioni del disciplinare di gara e del D.Lgs. 36/2023.
28/04/2025 16:30
Quesito #9
Relativamente al Requisito di idoneità professionale dell'iscrizione alla cat. 4 classe E dell'ANGA, riportato alla lettera b) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, la scrivente impresa, essendo in possesso dell'iscrizione alla cat. ANGA 2bis "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno […]" (così come stabilito all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006), chiede cortesemente conferma della possibilità di partecipare alla procedura di gara in forma singola, in forza di tale requisito.
29/04/2025 13:00
Risposta
In riferimento al chiarimento relativo al requisito di idoneità professionale indicato alla lettera b) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, si precisa quanto segue.
Premesso che, come già chiarito in precedenza, la procedura riguarda l’affidamento di lavori, si evidenzia che, ai fini della partecipazione, è obbligatorio il possesso della certificazione SOA per la categoria OG12, classifica IV o superiore, quale requisito di qualificazione previsto dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi afferenti alla gestione dei rifiuti e alla bonifica.
Relativamente, invece, all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), si conferma che il Disciplinare richiede l’iscrizione nella Categoria 4 classe E, riferita all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.
L’iscrizione alla Categoria 2-bis dell’ANGA, disciplinata dall’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, riguarda esclusivamente i produttori iniziali di propri rifiuti e consente loro di effettuare il trasporto dei medesimi senza necessità di iscrizione alla Categoria 4.
Pertanto, l'iscrizione alla Categoria 2-bis non è idonea ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
Premesso che, come già chiarito in precedenza, la procedura riguarda l’affidamento di lavori, si evidenzia che, ai fini della partecipazione, è obbligatorio il possesso della certificazione SOA per la categoria OG12, classifica IV o superiore, quale requisito di qualificazione previsto dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi afferenti alla gestione dei rifiuti e alla bonifica.
Relativamente, invece, all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), si conferma che il Disciplinare richiede l’iscrizione nella Categoria 4 classe E, riferita all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.
L’iscrizione alla Categoria 2-bis dell’ANGA, disciplinata dall’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, riguarda esclusivamente i produttori iniziali di propri rifiuti e consente loro di effettuare il trasporto dei medesimi senza necessità di iscrizione alla Categoria 4.
Pertanto, l'iscrizione alla Categoria 2-bis non è idonea ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
28/04/2025 16:35
Quesito #10
Oggetto: Qualificazione Mandante per “SERVIZI” di trasporto rifiuti in appalto di soli “LAVORI”.
Gentilissimi,
dal bando/disciplinare di gara e dai chiarimenti pubblicati, la S.A. prescrive che l’Operatore Economico dovrà possedere, oltre alla categoria SOA OG12, anche l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 4 classe E necessaria all’esecuzione dei “SERVIZI” di Trasporto rifiuti.
Trattandosi di APPALTO DI soli LAVORI, l’unico documento di qualificazione è l’attestato SOA. Pertanto, per poter associare una Mandante qualificata per soli “Servizi di Trasporto”, la procedura dovrebbe essere di tipo MISTA (lavori + servizi).
Per quanto sopra, fermo restando la possibilità di dichiarare integralmente subappaltabili i servizi di trasporto rifiuti, si chiede di rettificare ed annullare la richiesta di iscrizione all’ANGA per la categoria 4 classe E.
Si resta in attesa di Vs. cortese e positivo riscontro.
Cordiali saluti
Gentilissimi,
dal bando/disciplinare di gara e dai chiarimenti pubblicati, la S.A. prescrive che l’Operatore Economico dovrà possedere, oltre alla categoria SOA OG12, anche l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 4 classe E necessaria all’esecuzione dei “SERVIZI” di Trasporto rifiuti.
Trattandosi di APPALTO DI soli LAVORI, l’unico documento di qualificazione è l’attestato SOA. Pertanto, per poter associare una Mandante qualificata per soli “Servizi di Trasporto”, la procedura dovrebbe essere di tipo MISTA (lavori + servizi).
Per quanto sopra, fermo restando la possibilità di dichiarare integralmente subappaltabili i servizi di trasporto rifiuti, si chiede di rettificare ed annullare la richiesta di iscrizione all’ANGA per la categoria 4 classe E.
Si resta in attesa di Vs. cortese e positivo riscontro.
Cordiali saluti
29/04/2025 10:27
Risposta
"Ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del disciplinare di gara, è richiesto ai concorrenti, a pena di esclusione, il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 4 Classe E, per attività di raccolta e trasporto rifiuti oggetto dell’appalto.
Tale requisito è previsto quale requisito di partecipazione in quanto funzionale all'esecuzione di una parte delle attività contemplate nell’appalto, pur trattandosi di prevalente esecuzione di lavori.
Si precisa che, pur avendo natura accessoria rispetto alle opere principali, le attività di trasporto del percolato costituiscono parte integrante delle prestazioni contrattuali, ritenute dalla Stazione Appaltante indispensabili ai fini della corretta e tempestiva esecuzione dell’appalto.
Non è pertanto possibile procedere ad una rettifica della lex specialis né a una sua disapplicazione in fase di gara.
Resta ferma la possibilità, ai sensi del disciplinare e della normativa vigente, di subappaltare l’attività di trasporto del percolato a operatori economici iscritti all’Albo nella Categoria 4, previa dichiarazione espressa in sede di offerta, come previsto dalle disposizioni sul subappalto."
Tale requisito è previsto quale requisito di partecipazione in quanto funzionale all'esecuzione di una parte delle attività contemplate nell’appalto, pur trattandosi di prevalente esecuzione di lavori.
Si precisa che, pur avendo natura accessoria rispetto alle opere principali, le attività di trasporto del percolato costituiscono parte integrante delle prestazioni contrattuali, ritenute dalla Stazione Appaltante indispensabili ai fini della corretta e tempestiva esecuzione dell’appalto.
Non è pertanto possibile procedere ad una rettifica della lex specialis né a una sua disapplicazione in fase di gara.
Resta ferma la possibilità, ai sensi del disciplinare e della normativa vigente, di subappaltare l’attività di trasporto del percolato a operatori economici iscritti all’Albo nella Categoria 4, previa dichiarazione espressa in sede di offerta, come previsto dalle disposizioni sul subappalto."
29/04/2025 09:19
Quesito #11
Si chiedono, con la presente, le modalità per poter effettuare il sopralluogo. Se bisogna prenotarlo chiediamo, cortesemente, la prima data disponibile e il nominativo della persona da contattare.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
29/04/2025 10:11
Risposta
in riferimento alla richiesta, comunichiamo che il sopralluogo non è obbligatorio, ma è comunque necessario presentare una dichiarazione di presa visione del sito.
Qualora intendiate effettuare il sopralluogo, la prima data utile disponibile è nella mattinata di martedì 6 maggio a partire dalle 9:30, presso il sito.
Per confermare la presenza e ricevere eventuali ulteriori indicazioni sull'orario, contattare la Geom. Marina Mautarelli al numero 0831 229259.
Qualora intendiate effettuare il sopralluogo, la prima data utile disponibile è nella mattinata di martedì 6 maggio a partire dalle 9:30, presso il sito.
Per confermare la presenza e ricevere eventuali ulteriori indicazioni sull'orario, contattare la Geom. Marina Mautarelli al numero 0831 229259.
29/04/2025 14:55
Quesito #12
Gentilissimi,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla nostra eventuale ammissibilità alla partecipazione.
In particolare, segnaliamo che su alcuni disegni tecnici allegati alla documentazione di gara è visibile il logo della nostra società. Tale circostanza deriva dal fatto che, in fase di progettazione, avevamo trasmesso al progettista incaricato una nostra relazione tecnica riguardante un impianto ad osmosi inversa per il trattamento del percolato di discarica, a titolo informativo e non vincolante.
Precisiamo che non abbiamo avuto alcun ruolo formale o contrattuale nella redazione della progettazione messa a base di gara, né siamo stati coinvolti in attività che possano configurarsi come incompatibili con la partecipazione alla gara stessa ai sensi della normativa vigente.
Pertanto, chiediamo cortesemente se la mera presenza del nostro logo su alcuni elaborati tecnici possa precludere la nostra partecipazione alla presente procedura di gara.
Restiamo in attesa di un gentile riscontro e porgiamo cordiali saluti.
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla nostra eventuale ammissibilità alla partecipazione.
In particolare, segnaliamo che su alcuni disegni tecnici allegati alla documentazione di gara è visibile il logo della nostra società. Tale circostanza deriva dal fatto che, in fase di progettazione, avevamo trasmesso al progettista incaricato una nostra relazione tecnica riguardante un impianto ad osmosi inversa per il trattamento del percolato di discarica, a titolo informativo e non vincolante.
Precisiamo che non abbiamo avuto alcun ruolo formale o contrattuale nella redazione della progettazione messa a base di gara, né siamo stati coinvolti in attività che possano configurarsi come incompatibili con la partecipazione alla gara stessa ai sensi della normativa vigente.
Pertanto, chiediamo cortesemente se la mera presenza del nostro logo su alcuni elaborati tecnici possa precludere la nostra partecipazione alla presente procedura di gara.
Restiamo in attesa di un gentile riscontro e porgiamo cordiali saluti.
02/05/2025 11:35
Risposta
La procedura di gara in oggetto è aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, senza valutazioni discrezionali relative al merito tecnico delle offerte.
Con riferimento alla presenza del logo della Vostra società su alcuni elaborati tecnici allegati alla documentazione di gara, si prende atto di quanto da Voi rappresentato, ossia che tale circostanza è riconducibile alla trasmissione, in fase di progettazione, di documentazione tecnica a titolo meramente informativo e senza alcun ruolo formale o contrattuale nella redazione del progetto posto a base di gara.
In assenza di attività di progettazione direttamente svolte dalla Vostra società o di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante in tale fase, non si configura alcuna situazione di incompatibilità o causa di esclusione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.
Alla luce di quanto sopra, la mera presenza del logo su alcuni elaborati tecnici, priva di ulteriori elementi di interferenza o coinvolgimento nella predisposizione del progetto, non preclude la Vostra partecipazione alla presente procedura di gara.
Resta inteso che ogni concorrente è comunque tenuto, in sede di partecipazione, a rendere le dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi e di insussistenza delle cause di esclusione."
RispondiInoltra
Con riferimento alla presenza del logo della Vostra società su alcuni elaborati tecnici allegati alla documentazione di gara, si prende atto di quanto da Voi rappresentato, ossia che tale circostanza è riconducibile alla trasmissione, in fase di progettazione, di documentazione tecnica a titolo meramente informativo e senza alcun ruolo formale o contrattuale nella redazione del progetto posto a base di gara.
In assenza di attività di progettazione direttamente svolte dalla Vostra società o di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante in tale fase, non si configura alcuna situazione di incompatibilità o causa di esclusione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.
Alla luce di quanto sopra, la mera presenza del logo su alcuni elaborati tecnici, priva di ulteriori elementi di interferenza o coinvolgimento nella predisposizione del progetto, non preclude la Vostra partecipazione alla presente procedura di gara.
Resta inteso che ogni concorrente è comunque tenuto, in sede di partecipazione, a rendere le dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi e di insussistenza delle cause di esclusione."
RispondiInoltra
29/04/2025 18:15
Quesito #13
Con riferimento alla seguente voce di elenco prezzi:
AP15 -Trattamento del percolato mediante noleggio di idoneo impianto secondo le specifiche del capitolato speciale d'Appalto. Nel prezzo sono compresi la fornitura franco cantiere, l'installazione, la movimentazione interna, posa e installazione, collegamenti, materiali, manodopera, as built impianto, disegni, certificazioni e quant’altro necessario per eseguire l’istallazione a perfetta regola d’arte. Inoltre, nel prezzo risulta compreso il servizio di gestione “full service” per il trattamento previsto di una quantità massima di 150 m3/giorno (media105 m3/giorno) di percolato compresa manutenzione ordinaria e straordinaria;
si chiede di confermare che il prezzo unitario di 24,00 €/mc si riferisce a mc di percolato trattato o, diversamente, a mc di permeato.
AP15 -Trattamento del percolato mediante noleggio di idoneo impianto secondo le specifiche del capitolato speciale d'Appalto. Nel prezzo sono compresi la fornitura franco cantiere, l'installazione, la movimentazione interna, posa e installazione, collegamenti, materiali, manodopera, as built impianto, disegni, certificazioni e quant’altro necessario per eseguire l’istallazione a perfetta regola d’arte. Inoltre, nel prezzo risulta compreso il servizio di gestione “full service” per il trattamento previsto di una quantità massima di 150 m3/giorno (media105 m3/giorno) di percolato compresa manutenzione ordinaria e straordinaria;
si chiede di confermare che il prezzo unitario di 24,00 €/mc si riferisce a mc di percolato trattato o, diversamente, a mc di permeato.
02/05/2025 09:56
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto relativo alla voce AP15 dell’elenco prezzi, si conferma che il prezzo unitario indicato di € 24,00/m³ si riferisce ai metri cubi di percolato effettivamente trattato mediante l’impianto a noleggio e non ai metri cubi di permeato prodotto.
Tale interpretazione è coerente con la formulazione della voce stessa, che specifica la quantità di percolato da trattare (fino a un massimo di 150 m³/giorno, media 100 m³/giorno), nonché con la struttura del prezzo complessivo, che include il servizio di trattamento “full service”.
Tale interpretazione è coerente con la formulazione della voce stessa, che specifica la quantità di percolato da trattare (fino a un massimo di 150 m³/giorno, media 100 m³/giorno), nonché con la struttura del prezzo complessivo, che include il servizio di trattamento “full service”.
29/04/2025 19:56
Quesito #14
Con riferimento ai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in merito al possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – categoria 4 classe E, si chiede di chiarire definitivamente se tale requisito debba essere posseduto in proprio dal concorrente già in fase di partecipazione, oppure se sia ammissibile la partecipazione anche da parte di operatori economici non direttamente in possesso di detta iscrizione, purché sia espressamente dichiarata l’intenzione di subappaltare integralmente le attività di trasporto del percolato a soggetto terzo in possesso dell’iscrizione ANGA richiesta, ai sensi della normativa sul subappalto c.d. qualificante.
Si evidenzia che, mentre nella risposta al quesito n. 1 viene chiaramente affermato l’obbligo per l’operatore economico di possedere in proprio l’iscrizione ANGA richiesta “indipendentemente dall’eventuale ricorso al subappalto”, nella risposta al quesito n. 10, al contrario, si lascia intendere che le attività in questione possano essere subappaltate ad operatori qualificati, facendo sorgere il dubbio circa la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante ai fini della partecipazione.
Si chiede pertanto se la mancanza in proprio dell’iscrizione ANGA categoria 4 classe E comporti l’esclusione automatica del concorrente singolo, o se, in alternativa, sia ammissibile il ricorso al subappalto qualificante per detta categoria.
Si evidenzia che, mentre nella risposta al quesito n. 1 viene chiaramente affermato l’obbligo per l’operatore economico di possedere in proprio l’iscrizione ANGA richiesta “indipendentemente dall’eventuale ricorso al subappalto”, nella risposta al quesito n. 10, al contrario, si lascia intendere che le attività in questione possano essere subappaltate ad operatori qualificati, facendo sorgere il dubbio circa la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante ai fini della partecipazione.
Si chiede pertanto se la mancanza in proprio dell’iscrizione ANGA categoria 4 classe E comporti l’esclusione automatica del concorrente singolo, o se, in alternativa, sia ammissibile il ricorso al subappalto qualificante per detta categoria.
02/05/2025 09:54
Risposta
Con riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto, si conferma quanto segue.
Il concorrente deve essere in possesso, già in fase di partecipazione, della qualificazione SOA nella categoria OG12, classifica IV o superiore, trattandosi di requisito obbligatorio per l’esecuzione delle lavorazioni prevalenti.
In merito all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) – Categoria 4 Classe E, si precisa che non è richiesto che il concorrente ne sia direttamente titolare, pur trattandosi di attività inclusa nell’oggetto dell’appalto.
Tale attività (es. trasporto del percolato) potrà essere integralmente subappaltata, in conformità all’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, a soggetti terzi in possesso della necessaria iscrizione all’Albo.
Pertanto, la mancanza dell’iscrizione ANGA Categoria 4 Classe E in capo al concorrente non comporta l’esclusione, a condizione che in sede di offerta venga espressamente dichiarata la volontà di ricorrere al subappalto qualificante per le attività in questione, nel rispetto delle disposizioni normative e delle previsioni del disciplinare.
Il presente chiarimento supera la previsione di cui all’art. 6.1, lett. b) del disciplinare di gara, che deve intendersi in tal senso integrata."
Il concorrente deve essere in possesso, già in fase di partecipazione, della qualificazione SOA nella categoria OG12, classifica IV o superiore, trattandosi di requisito obbligatorio per l’esecuzione delle lavorazioni prevalenti.
In merito all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) – Categoria 4 Classe E, si precisa che non è richiesto che il concorrente ne sia direttamente titolare, pur trattandosi di attività inclusa nell’oggetto dell’appalto.
Tale attività (es. trasporto del percolato) potrà essere integralmente subappaltata, in conformità all’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, a soggetti terzi in possesso della necessaria iscrizione all’Albo.
Pertanto, la mancanza dell’iscrizione ANGA Categoria 4 Classe E in capo al concorrente non comporta l’esclusione, a condizione che in sede di offerta venga espressamente dichiarata la volontà di ricorrere al subappalto qualificante per le attività in questione, nel rispetto delle disposizioni normative e delle previsioni del disciplinare.
Il presente chiarimento supera la previsione di cui all’art. 6.1, lett. b) del disciplinare di gara, che deve intendersi in tal senso integrata."
30/04/2025 15:07
Quesito #15
Nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI, Elaborato EE 03, al Num.Ord. 49 / 42, TARIFFA AP 18, Designazione dei Lavori Gestione del Percolato (Cat 8), è indicato l’importo unitario di €. 95,98.
Si CHIEDE se tale costo è omnicomprensivo del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in discarica del percolato, o rappresenta solo lo smaltimento in discarica del concentrato.
Inoltre, vista la tipologia del rifiuto, Si CHIEDE se il codice EER 19.07.03 attribuito al percolato rimane invariato anche per il concentrato.
Nella RELAZIONE TECNICA GENERALE, Elaborato ED 01, all’art.7.4 Trattamento del percolato, viene indicata una quantità di 18.000 mc di percolato da trattare prevista in computo.
Invece, nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI, Elaborato EE 03, al Num.Ord. 45 / 41, TARIFFA AP 15, nella Designazione dei Lavori viene riportata “… una quantità totale di 9.000 mc”.
Si CHIEDE di motivare la discrepanza dei quantitativi di percolato da trattare.
Nella RELAZIONE TECNICA GENERALE, Elaborato ED 01, all’art.7.4 Trattamento del percolato, è scritto “Nel caso in cui l'installazione dell'impianto di trattamento richieda più di 6 mesi, sarà prevista l'estrazione, deposito temporaneo e conferimento del percolato a ditta terza”.
Si CHIEDE di specificare le motivazioni di tale eventualità, in quanto sarebbe contraddittoria con l’impostazione tecnica della gara, basata sul trattamento in situ del percolato.
Si CHIEDE se tale costo è omnicomprensivo del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in discarica del percolato, o rappresenta solo lo smaltimento in discarica del concentrato.
Inoltre, vista la tipologia del rifiuto, Si CHIEDE se il codice EER 19.07.03 attribuito al percolato rimane invariato anche per il concentrato.
Nella RELAZIONE TECNICA GENERALE, Elaborato ED 01, all’art.7.4 Trattamento del percolato, viene indicata una quantità di 18.000 mc di percolato da trattare prevista in computo.
Invece, nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI, Elaborato EE 03, al Num.Ord. 45 / 41, TARIFFA AP 15, nella Designazione dei Lavori viene riportata “… una quantità totale di 9.000 mc”.
Si CHIEDE di motivare la discrepanza dei quantitativi di percolato da trattare.
Nella RELAZIONE TECNICA GENERALE, Elaborato ED 01, all’art.7.4 Trattamento del percolato, è scritto “Nel caso in cui l'installazione dell'impianto di trattamento richieda più di 6 mesi, sarà prevista l'estrazione, deposito temporaneo e conferimento del percolato a ditta terza”.
Si CHIEDE di specificare le motivazioni di tale eventualità, in quanto sarebbe contraddittoria con l’impostazione tecnica della gara, basata sul trattamento in situ del percolato.
02/05/2025 09:43
Risposta
Voce AP18 – Prezzo unitario € 95,98/mc
La voce AP18 del computo metrico (“Gestione del percolato – Categoria 8”) si riferisce al prelievo, trasporto e smaltimento del concentrato prodotto dal trattamento del percolato di discarica, classificato con codice CER 19.07.03.
Nel prezzo unitario di € 95,98/mc sono compresi:il prelievo del materiale mediante tubazioni e sistemi di pompaggio/aspirazione;il trasporto e lo scarico presso impianto autorizzato, senza limiti di distanza;l’esecuzione di 1 analisi ogni 500 m³ di concentrato, secondo quanto previsto dal capitolato;e tutte le ulteriori attività necessarie per eseguire il servizio a regola d’arte.Il prezzo non si riferisce al trattamento dell’intero volume di percolato grezzo, bensì alla sola gestione del concentrato residuo.Codice EER del concentrato
Il codice EER 19.07.03 si applica al percolato di discarica e, in via generale, si mantiene anche per il concentrato risultante dal trattamento, salvo diversa classificazione a seguito delle analisi chimiche. La responsabilità della corretta classificazione del rifiuto resta in capo all'affidatario, quale detentore.Quantità di percolato – 18.000 mc vs 9.000 mc
La Relazione Tecnica Generale (ED01) indica 18.000 mc come stima complessiva del percolato da trattare, mentre il computo metrico (EE03) alla voce AP15 riporta 9.000 mc come quantità stimata da trattare per il periodo di riferimento contrattuale (base d’asta).
La differenza è riconducibile a una diversa scala temporale di riferimento e non rappresenta una discrepanza tecnica, ma una distinzione tra fabbisogno complessivo e quantità contrattuale di riferimento.Gestione transitoria entro 6 mesi
La previsione contenuta nel capitolato speciale secondo cui, in caso di mancata disponibilità dell’impianto di trattamento entro 6 mesi, si procederà al prelievo e smaltimento del percolato tramite ditta terza, è una misura precauzionale e temporanea.
Essa ha lo scopo di garantire la continuità della gestione del percolato durante la fase autorizzativa dell'impianto o di avvio del trattamento in situ, in coerenza con l’impostazione generale dell’appalto, che resta basata sul trattamento in sito.
La voce AP18 del computo metrico (“Gestione del percolato – Categoria 8”) si riferisce al prelievo, trasporto e smaltimento del concentrato prodotto dal trattamento del percolato di discarica, classificato con codice CER 19.07.03.
Nel prezzo unitario di € 95,98/mc sono compresi:il prelievo del materiale mediante tubazioni e sistemi di pompaggio/aspirazione;il trasporto e lo scarico presso impianto autorizzato, senza limiti di distanza;l’esecuzione di 1 analisi ogni 500 m³ di concentrato, secondo quanto previsto dal capitolato;e tutte le ulteriori attività necessarie per eseguire il servizio a regola d’arte.Il prezzo non si riferisce al trattamento dell’intero volume di percolato grezzo, bensì alla sola gestione del concentrato residuo.Codice EER del concentrato
Il codice EER 19.07.03 si applica al percolato di discarica e, in via generale, si mantiene anche per il concentrato risultante dal trattamento, salvo diversa classificazione a seguito delle analisi chimiche. La responsabilità della corretta classificazione del rifiuto resta in capo all'affidatario, quale detentore.Quantità di percolato – 18.000 mc vs 9.000 mc
La Relazione Tecnica Generale (ED01) indica 18.000 mc come stima complessiva del percolato da trattare, mentre il computo metrico (EE03) alla voce AP15 riporta 9.000 mc come quantità stimata da trattare per il periodo di riferimento contrattuale (base d’asta).
La differenza è riconducibile a una diversa scala temporale di riferimento e non rappresenta una discrepanza tecnica, ma una distinzione tra fabbisogno complessivo e quantità contrattuale di riferimento.Gestione transitoria entro 6 mesi
La previsione contenuta nel capitolato speciale secondo cui, in caso di mancata disponibilità dell’impianto di trattamento entro 6 mesi, si procederà al prelievo e smaltimento del percolato tramite ditta terza, è una misura precauzionale e temporanea.
Essa ha lo scopo di garantire la continuità della gestione del percolato durante la fase autorizzativa dell'impianto o di avvio del trattamento in situ, in coerenza con l’impostazione generale dell’appalto, che resta basata sul trattamento in sito.
30/04/2025 16:00
Quesito #16
Buongiorno,
con la presente si chiede quanto segue:
noi siamo in possesso dell'iscrizione A.N.G.A. cat. 5 class. E che ingloba anche la 4.
E' possibile partecipare con tale categoria?
Grazie
con la presente si chiede quanto segue:
noi siamo in possesso dell'iscrizione A.N.G.A. cat. 5 class. E che ingloba anche la 4.
E' possibile partecipare con tale categoria?
Grazie
02/05/2025 09:47
Risposta
Il disciplinare di gara richiede, ai fini della partecipazione, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 4 Classe E, per attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Si conferma che l’iscrizione nella Categoria 5 Classe E – relativa al trasporto di rifiuti pericolosi – è di livello superiore e include anche le attività della Categoria 4.
Pertanto, l’iscrizione in Categoria 5 Classe E è pienamente idonea a soddisfare il requisito richiesto.
Si conferma che l’iscrizione nella Categoria 5 Classe E – relativa al trasporto di rifiuti pericolosi – è di livello superiore e include anche le attività della Categoria 4.
Pertanto, l’iscrizione in Categoria 5 Classe E è pienamente idonea a soddisfare il requisito richiesto.