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Gara #293
Procedura aperta relativa alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica ambientale della sede stradale da effettuarsi in situazioni di emergenza, lungo le strade di competenza del Comune di Brindisi.Informazioni appalto
22/09/2025
Aperta
Servizi
€ 60.000,00
MORCIANO STEFANO
Categorie merceologiche
90611
-
Servizi di pulizia stradale
Lotti
1
B84DB1BBC8
Qualità prezzo
Procedura aperta relativa alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica ambientale della sede stradale da effettuarsi in situazioni di emergenza, lungo le strade di competenza del Comune di Brindisi.
Procedura aperta relativa alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica ambientale della sede stradale da effettuarsi in situazioni di emergenza, lungo le strade di competenza del Comune di Brindisi.
€ 60.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
13/10/2025 12:00
22/10/2025 13:00
23/10/2025 09:00
Allegati
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1.04 MB | |
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11.73 MB | |
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6.69 MB | |
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342.03 kB | |
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72.50 kB |
Chiarimenti
30/09/2025 10:13
Quesito #1
Con la presente, in relazione alla procedura indetta dal Comune di Brindisi e tesa all’affidamento del servizio di ripristino post incidente, si desidera sottoporre alla Vs. cortese attenzione il quesito di seguito riportato.
Nello specifico, si seguita nel rilevare che i criteri valutativi B1 e B3, come indicati nella griglia contenuta all’art. 21-pag. 21 del Disciplinare e come confermati all’art. 8.8-pag. 10 del Capitolato, sono del tutto sovrapponibili se non addirittura identici. Più nel dettaglio, infatti:
- il criterio B1 – che ha un peso ponderale, in termini di punteggio, pari a 15 punti – valorizza le “caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell’ambiente”;
- analogamente, il criterio B 3 – che ha un peso ponderale, in termini di punteggio, pari a 5 punti – valorizza le “caratteristiche dei prodotti impiegati”, e, cioè, le “caratteristiche dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post incidente, con particolare attenzione all’aspetto ambientale, risultante dalle schede tecniche dei prodotti”.
Insomma, al di là di qualche lieve differenza nei termini adoperati, sembrerebbe ictu oculi rilevabile che i criteri sopra indicati si sovrappongano pienamente, e che, dunque, si finisca col premiare, complessivamente, con 20 punti, spalmati però su due criteri solo apparentemente distinti, un unico elemento, cioè quello dei prodotti asserviti all’attività di ripristino.
Nel caso in cui quanto sopra rilevato aderisca al vero, si chiede, dunque, di:
a) confermare che trattasi di un mero lapsus calami;
b) voler cortesemente valutare, perciò, ad emenda, la sostituzione di uno dei due criteri, con un altro e diverso criterio conferente con l’affidamento del servizio in concessione.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Nello specifico, si seguita nel rilevare che i criteri valutativi B1 e B3, come indicati nella griglia contenuta all’art. 21-pag. 21 del Disciplinare e come confermati all’art. 8.8-pag. 10 del Capitolato, sono del tutto sovrapponibili se non addirittura identici. Più nel dettaglio, infatti:
- il criterio B1 – che ha un peso ponderale, in termini di punteggio, pari a 15 punti – valorizza le “caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell’ambiente”;
- analogamente, il criterio B 3 – che ha un peso ponderale, in termini di punteggio, pari a 5 punti – valorizza le “caratteristiche dei prodotti impiegati”, e, cioè, le “caratteristiche dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post incidente, con particolare attenzione all’aspetto ambientale, risultante dalle schede tecniche dei prodotti”.
Insomma, al di là di qualche lieve differenza nei termini adoperati, sembrerebbe ictu oculi rilevabile che i criteri sopra indicati si sovrappongano pienamente, e che, dunque, si finisca col premiare, complessivamente, con 20 punti, spalmati però su due criteri solo apparentemente distinti, un unico elemento, cioè quello dei prodotti asserviti all’attività di ripristino.
Nel caso in cui quanto sopra rilevato aderisca al vero, si chiede, dunque, di:
a) confermare che trattasi di un mero lapsus calami;
b) voler cortesemente valutare, perciò, ad emenda, la sostituzione di uno dei due criteri, con un altro e diverso criterio conferente con l’affidamento del servizio in concessione.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
02/10/2025 09:32
Risposta
Il criterio B1 è volto a valorizzare le caratteristiche intrinseche dei prodotti impiegati, con particolare riguardo alle prestazioni tecniche e qualitative degli stessi, nonché alla loro rispondenza a requisiti di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.
Il criterio B3, invece, pur richiamando anch’esso i prodotti utilizzati, è specificamente finalizzato a valutare le caratteristiche dei medesimi in relazione all’attività di ripristino post-incidente, con attenzione al loro concreto utilizzo operativo e alla documentazione tecnica a supporto (schede tecniche), così da poter apprezzare in modo oggettivo gli effetti e le modalità applicative.
Pertanto, i due criteri non risultano sovrapponibili: il primo considera i prodotti nella loro qualità intrinseca, il secondo ne valuta l’efficacia e l’idoneità in rapporto allo specifico contesto operativo del servizio oggetto di gara.
Il criterio B3, invece, pur richiamando anch’esso i prodotti utilizzati, è specificamente finalizzato a valutare le caratteristiche dei medesimi in relazione all’attività di ripristino post-incidente, con attenzione al loro concreto utilizzo operativo e alla documentazione tecnica a supporto (schede tecniche), così da poter apprezzare in modo oggettivo gli effetti e le modalità applicative.
Pertanto, i due criteri non risultano sovrapponibili: il primo considera i prodotti nella loro qualità intrinseca, il secondo ne valuta l’efficacia e l’idoneità in rapporto allo specifico contesto operativo del servizio oggetto di gara.