Scaduto
Comune di Brindisi
Si conferma che entrambi i requisiti (organismo UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e il gruppo di lavoro ai sensi del paragrafo 9.1 del disciplinare di gara) sono validi e cumulativi. Pertanto , il professionista consulente che abbia fatturato meno del 50% del proprio fatturato annuo può prestare i servizi di cui alla tabella 3 per cui è previsto il SI al "RAPPORTO DI
CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC".
Gara #743
VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVI ALL'INTERVENTO CIS BRINDISI – LECCE COSTA ADRIATICA: SMART SEATY - RIQUALIFICAZIONE DELL’EX COLLEGIO TOMMASEO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL’INNOVAZIONE DEL MARE (FORMAZIONE, INCUBAZIONE D’IMPRESA, AREA EVENTI/CONGRESSI E ALLOGGI/FORESTERIA)Informazioni appalto
23/06/2026
Aperta
Servizi
€ 519.652,79
Lacinio Fabio Stefano
Categorie merceologiche
71248 - Supervisione di progetti e documentazione
Lotti
1
BC1A572EC0
J87B22000110001
Qualità prezzo
VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVI ALL'INTERVENTO CIS BRINDISI – LECCE COSTA ADRIATICA: SMART SEATY - RIQUALIFICAZIONE DELL’EX COLLEGIO TOMMASEO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL’INNOVAZIONE DEL MARE (FORMAZIONE, INCUBAZIONE D’IMPRESA, AREA EVENTI/CONGRESSI E ALLOGGI/FORESTERIA)
VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVI ALL'INTERVENTO CIS BRINDISI – LECCE COSTA ADRIATICA: SMART SEATY - RIQUALIFICAZIONE DELL’EX COLLEGIO TOMMASEO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL’INNOVAZIONE DEL MARE (FORMAZIONE, INCUBAZIONE D’IMPRESA, AREA EVENTI/CONGRESSI E ALLOGGI/FORESTERIA)
€ 181.878,48
€ 0,00
€ 337.774,31
Commissione valutatrice
prot.97201
31/07/2026
|
commissione-verifica-ommaseo-marcato.7z SHA-256: 38013fc6c576d132acd685b3d0ace717b99760dcf78e563a83cf7c28a80ce1f0 31/07/2026 12:30 |
1.47 MB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Morleo | Rosabianca | presidente |
| lasorella | margherita | componente |
| negro | gianluca | componente |
Scadenze
14/07/2026 14:00
24/07/2026 13:00
27/07/2026 09:00
Allegati
|
32899-determinasolopareretecnico-copia-92026.pdf SHA-256: ab5ae31c6233f7183b88ea65ccb3f81ebb871e598761fc46290bc4c3fd14214d 19/06/2026 11:02 |
355.65 kB | |
|
capitolato-tecnico-per-verifica-pfte-e-pe-cis-tommaseo-signed.pdf SHA-256: 003d9061024a540d9e8778ce39ef1033c5604abc8b6bb597dac0eb2fa2707984 19/06/2026 11:02 |
909.45 kB | |
|
corrispettivi-verifica.pdf SHA-256: 308223455f820265eb3a62f20884caa1d355c4b2cf7ea31c2c28298fb8595a54 19/06/2026 11:02 |
353.01 kB | |
|
0.dip-ex-collegio-tommaseo-rev-6-20.02.26.pdf SHA-256: be27f5b4129c2a8c041ba52c8917ecab79d0a89b8f3282862393ff95cead1b41 19/06/2026 11:02 |
3.41 MB | |
|
allegato-a-domanda-di-partecipazione.odt SHA-256: 24867d7200962cedce45097e8c21ef36b1203a66f8ab16f6a167f5674ea3e58c 19/06/2026 11:59 |
64.57 kB | |
|
allegato-a1-impegno-rti-non-ancora-costituiti.docx SHA-256: 3eff0c1d871f825b7155f8b93d18a381277d99883cc01ab91c9c9c66855ce084 19/06/2026 11:59 |
30.25 kB | |
|
allegato-a-2-impegno-rti-costituiti.docx SHA-256: 6d6cd4bc847719653a98a7448d2cc5071169534ac593c48f30941014056fdc5e 19/06/2026 11:59 |
26.04 kB | |
|
allegato-a3-impegno-aggregazioni-di-imprese.docx SHA-256: 13a23c5eed7a2ec79bbb98df163ec900c48985303fed0c29ed235752378acfd2 19/06/2026 11:59 |
30.03 kB | |
|
modello-autocertificazione-pagamento-bollo-di-euro16.00.doc SHA-256: cef3065fd1f63f3cafba91061bf922f409d669d1f1ace66bb11dce70576b980b 19/06/2026 11:59 |
114.50 kB | |
|
32908-determinasolopareretecnico-copia-92026.pdf SHA-256: 70b6e407310deea3048ef0de520ade8909120d794c05593f3576cd27fb0bb753 19/06/2026 12:00 |
330.14 kB | |
|
bando-di-gara-signed.pdf SHA-256: 9fbb076d9c7f3fe3c2e8463acbb36965b68e6299e298fea9d259d914b098640b 23/06/2026 09:31 |
481.87 kB | |
|
disciplinare-di-gara-signed.pdf SHA-256: 0a1d2debc6b7779abaa1a60864e96b66fe7667edb3f1ca77104a3ac265e882f9 23/06/2026 09:33 |
1.72 MB |
Chiarimenti
25/06/2026 11:54
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,
dal momento che il progetto sarà oggetto di appalto integrato, si chiede di confermare che la procedura sia riservata ai soli Organismi di controllo accreditati secondo quanto previsto dall’articolo 34 co. 2 lett. a) dell’Allegato I.7 del codice.
Cordiali saluti
dal momento che il progetto sarà oggetto di appalto integrato, si chiede di confermare che la procedura sia riservata ai soli Organismi di controllo accreditati secondo quanto previsto dall’articolo 34 co. 2 lett. a) dell’Allegato I.7 del codice.
Cordiali saluti
10/07/2026 08:40
Risposta
Si conferma e si richiama l'art. 13 del Capitolato tecnico.
25/06/2026 11:54
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede di chiarire se, nel caso di Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, possano essere inclusi nel gruppo di lavoro anche collaboratori esterni titolari di partita IVA, che non abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo.
Si rappresenta infatti che gli Organismi di Ispezione operano in forza di un accreditamento che non certifica solo la competenza tecnica, ma anche l’adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alla norma internazionale ISO/IEC 17020. La predetta norma e il Regolamento Tecnico RT-07 di Accredia non prescrivono e non obbligano a prevedere forme di collaborazione continuativa per i propri collaboratori, ad esclusione del Responsabile Tecnico che firma i rapporti finali di verifica.
Si chiede pertanto di confermare che gli Organismi accreditati possano inserire nel gruppo di lavoro anche collaboratori esterni con contratto di collaborazione annua stipulato prima della partecipazione alla presente procedura e che non preveda l’obbligo di fatturazione all’organismo del 50%.
Cordiali saluti
si chiede di chiarire se, nel caso di Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, possano essere inclusi nel gruppo di lavoro anche collaboratori esterni titolari di partita IVA, che non abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo.
Si rappresenta infatti che gli Organismi di Ispezione operano in forza di un accreditamento che non certifica solo la competenza tecnica, ma anche l’adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alla norma internazionale ISO/IEC 17020. La predetta norma e il Regolamento Tecnico RT-07 di Accredia non prescrivono e non obbligano a prevedere forme di collaborazione continuativa per i propri collaboratori, ad esclusione del Responsabile Tecnico che firma i rapporti finali di verifica.
Si chiede pertanto di confermare che gli Organismi accreditati possano inserire nel gruppo di lavoro anche collaboratori esterni con contratto di collaborazione annua stipulato prima della partecipazione alla presente procedura e che non preveda l’obbligo di fatturazione all’organismo del 50%.
Cordiali saluti
10/07/2026 08:41
Risposta
Il caso proposto è idoneo per i soli collaboratori inseriti tra le figure con rapporto di consulenza occasionale "SI" alla tabella 3 dell'art. 9.1 del Disciplinare di gara.
26/06/2026 11:33
Quesito #3
Spett.le S.A. si chiede di chiarire se tutti i soggetti che costituiranno il gruppo di lavoro debbano possedere la ISO 9001 (anche geologo, archeologo ecc..) o è sufficiente il possesso della certificazione da parte della sola capogruppo mandataria. Inoltre, si chiede di chiarire se per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici/professionali possano essere indicati solo i servizi svolti di verifica della progettazione o anche progettazione e direzione lavori.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
10/07/2026 08:42
Risposta
I soggetti ammessi a partecipare sono riportati nell'art. 13 del Capitolato tecnico.
Le relative certificazioni devono essere possedute dalla capogruppo e dai professionisti il cui rapporto di consulenza occasionale non è permesso (NO alla colonna n.3 della tabella dell'art. 14.2.1 Requisiti di idoneità professionale del Capitolato).
Per il possesso dei requisiti, occorre far riferimento ai servizi di verifica della progettazione.
Le relative certificazioni devono essere possedute dalla capogruppo e dai professionisti il cui rapporto di consulenza occasionale non è permesso (NO alla colonna n.3 della tabella dell'art. 14.2.1 Requisiti di idoneità professionale del Capitolato).
Per il possesso dei requisiti, occorre far riferimento ai servizi di verifica della progettazione.
02/07/2026 14:44
Quesito #4
1- in riferimento all'offerta economica, sia nel disciplinare che al capitolato, all'articolo di riferimento viene riportato "Offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara ribassabile [...] della quota del 35% inerente alla progettazione esecutiva. " si chiede conferma che trattasi di refuso la specifica riferita alla sola progettazione esecutiva.
2- si chiede conferma che possibile utilizzare un servizio di verifica del progetto definitivo secondo vecchio codice in quanto assimilabile al nuovo PFTE
2- si chiede conferma che possibile utilizzare un servizio di verifica del progetto definitivo secondo vecchio codice in quanto assimilabile al nuovo PFTE
10/07/2026 08:43
Risposta
1- Si tratta di un refuso, il riferimento del 35% è relativo all'importo del servizio di verifica del PFTE e del P.E.
2- Si conferma la possibilità di utilizzare la verifica del progetto definito assimilandolo alla verifica del PFTE.
2- Si conferma la possibilità di utilizzare la verifica del progetto definito assimilandolo alla verifica del PFTE.
08/07/2026 10:19
Quesito #5
Con la presente si chiede se trattasi di futuro appalto integrato e quindi come requisito necessario per la verifica di essere in possesso della certificazione di cui alla norma UNI EN ISO/IEC 17020, atteso che detto requisito non è chiaramente specificato nel disciplinare di gara ma solo richiamato nel capitolato tecnico prestazionale. Si chiede anche se la verifica ricade in ambito BIM atteso che l’art. 43 del nuovo Codice appalti, come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, rende obbligatoria l’adozione della GID a partire dal 1° gennaio 2025 per lavori su beni culturali (ai sensi del D.Lgs. 42/2004), qualora l’importo superi i 5.382.000 euro.
10/07/2026 08:45
Risposta
Si conferma che il PFTE verrà posto a base di gara per un appalto integrato e che il requisito è quello della certificazione di cui alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 (art. 13 del Capitolato tecnico).
Il PFTE verrà redatto con le modalità BIM e pertanto anche la verifica di cui al presente appalto.
Il PFTE verrà redatto con le modalità BIM e pertanto anche la verifica di cui al presente appalto.
08/07/2026 13:35
Quesito #6
Con riferimento al paragrafo 9.1 – Requisiti di idoneità professionale, pag. 13 del Disciplinare, ove è previsto che i componenti del gruppo di lavoro, qualora non siano soci, amministratori, direttori tecnici o componenti di RTI, debbano essere "dipendenti oppure collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulenti iscritti all'albo professionale e muniti di partita IVA che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo", si chiede di chiarire se tale requisito sia effettivamente applicabile anche agli Organismi di Ispezione di Tipo A accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Si evidenzia, infatti, che il requisito del professionista dipendente o del consulente che abbia fatturato oltre il 50% del proprio fatturato annuo al concorrente costituisce una previsione tipica delle società di ingegneria e delle società tra professionisti, derivante dall'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e dalla relativa disciplina di settore.
Diversamente, gli Organismi di Ispezione sono disciplinati da una normativa specifica e, ai fini dell'accreditamento, dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dal Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-07, che disciplinano i requisiti di competenza, imparzialità e indipendenza del personale ispettivo, senza prescrivere che il personale tecnico debba essere dipendente o consulente con fatturato superiore al 50% nei confronti dell'organismo.
Pertanto, si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione di un Organismo di Ispezione accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il requisito in questione non trovi applicazione e che sia ritenuto sufficiente che i componenti del gruppo di verifica siano qualificati e impiegati secondo le modalità previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dal Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-07, fermo restando il possesso di tutti i requisiti professionali richiesti dal disciplinare.
Si evidenzia, infatti, che il requisito del professionista dipendente o del consulente che abbia fatturato oltre il 50% del proprio fatturato annuo al concorrente costituisce una previsione tipica delle società di ingegneria e delle società tra professionisti, derivante dall'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e dalla relativa disciplina di settore.
Diversamente, gli Organismi di Ispezione sono disciplinati da una normativa specifica e, ai fini dell'accreditamento, dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dal Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-07, che disciplinano i requisiti di competenza, imparzialità e indipendenza del personale ispettivo, senza prescrivere che il personale tecnico debba essere dipendente o consulente con fatturato superiore al 50% nei confronti dell'organismo.
Pertanto, si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione di un Organismo di Ispezione accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il requisito in questione non trovi applicazione e che sia ritenuto sufficiente che i componenti del gruppo di verifica siano qualificati e impiegati secondo le modalità previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dal Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-07, fermo restando il possesso di tutti i requisiti professionali richiesti dal disciplinare.
16/07/2026 16:13
Risposta
Si conferma che entrambi i requisiti (organismo UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e il gruppo di lavoro ai sensi del paragrafo 9.1 del disciplinare di gara) sono validi e cumulativi. Pertanto , il professionista consulente che abbia fatturato meno del 50% del proprio fatturato annuo può prestare i servizi di cui alla tabella 3 per cui è previsto il SI al "RAPPORTO DI
CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC".
10/07/2026 12:41
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante,
In relazione alla risposta fornita al quesito concernente la necessità che taluni professionisti componenti del gruppo di lavoro siano legati agli Organismi di Ispezione partecipanti alla procedura da un rapporto che comporti l'obbligo di fatturazione del 50%, si rappresenta quanto segue.
L'attività di verifica della progettazione svolta dagli Organismi di Ispezione è disciplinata da una normativa speciale, distinta da quella applicabile alle società di ingegneria.
Gli Organismi di Ispezione, infatti, operano sulla base di uno specifico accreditamento rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il quale attesta non soltanto la competenza tecnica dell'organismo, ma anche la conformità della relativa struttura organizzativa ai requisiti della medesima norma.
Il requisito concernente il rapporto professionale caratterizzato dall'obbligo di fatturazione di almeno il 50% del fatturato annuo, previsto dall'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, risulta riferito alle società di ingegneria di cui all'art. 66 del Codice dei contratti pubblici ed è funzionale a individuare i professionisti stabilmente inseriti nell'organizzazione societaria.
Diversamente, gli Organismi di Ispezione fondano la propria legittimazione allo svolgimento dell'attività di verifica direttamente sul possesso dell'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il quale certifica, oltre alla competenza tecnica, anche l'adeguatezza e la stabilità dell'assetto organizzativo dell'organismo. In tale prospettiva, l'accreditamento parrebbe assorbire le verifiche organizzative previste per le società di ingegneria, rendendo non automaticamente estensibile agli Organismi di Ispezione il requisito del rapporto professionale con obbligo di fatturazione del 50%.
Tanto premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di voler riesaminare la risposta fornita e di chiarire se, alla luce della disciplina speciale applicabile agli Organismi di Ispezione e del valore dell'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 quale presupposto legittimante lo svolgimento dell'attività di verifica, ritenga effettivamente applicabile anche a tali soggetti il requisito previsto dall'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 concernente il rapporto professionale con obbligo di fatturazione di almeno il 50% del fatturato annuo, ovvero se detto requisito debba ritenersi riferito esclusivamente alle società di ingegneria.
Cordiali saluti
In relazione alla risposta fornita al quesito concernente la necessità che taluni professionisti componenti del gruppo di lavoro siano legati agli Organismi di Ispezione partecipanti alla procedura da un rapporto che comporti l'obbligo di fatturazione del 50%, si rappresenta quanto segue.
L'attività di verifica della progettazione svolta dagli Organismi di Ispezione è disciplinata da una normativa speciale, distinta da quella applicabile alle società di ingegneria.
Gli Organismi di Ispezione, infatti, operano sulla base di uno specifico accreditamento rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il quale attesta non soltanto la competenza tecnica dell'organismo, ma anche la conformità della relativa struttura organizzativa ai requisiti della medesima norma.
Il requisito concernente il rapporto professionale caratterizzato dall'obbligo di fatturazione di almeno il 50% del fatturato annuo, previsto dall'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, risulta riferito alle società di ingegneria di cui all'art. 66 del Codice dei contratti pubblici ed è funzionale a individuare i professionisti stabilmente inseriti nell'organizzazione societaria.
Diversamente, gli Organismi di Ispezione fondano la propria legittimazione allo svolgimento dell'attività di verifica direttamente sul possesso dell'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il quale certifica, oltre alla competenza tecnica, anche l'adeguatezza e la stabilità dell'assetto organizzativo dell'organismo. In tale prospettiva, l'accreditamento parrebbe assorbire le verifiche organizzative previste per le società di ingegneria, rendendo non automaticamente estensibile agli Organismi di Ispezione il requisito del rapporto professionale con obbligo di fatturazione del 50%.
Tanto premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di voler riesaminare la risposta fornita e di chiarire se, alla luce della disciplina speciale applicabile agli Organismi di Ispezione e del valore dell'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 quale presupposto legittimante lo svolgimento dell'attività di verifica, ritenga effettivamente applicabile anche a tali soggetti il requisito previsto dall'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 concernente il rapporto professionale con obbligo di fatturazione di almeno il 50% del fatturato annuo, ovvero se detto requisito debba ritenersi riferito esclusivamente alle società di ingegneria.
Cordiali saluti
16/07/2026 16:16
Risposta
Entrambi i requisiti (organismo UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e il gruppo di lavoro ai sensi del paragrafo 9.1 del disciplinare di gara) sono validi e cumulativi. Pertanto , il professionista consulente che abbia fatturato meno del 50% del proprio fatturato annuo può prestare i servizi di cui alla tabella 3 per cui è previsto il SI al "RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC".
10/07/2026 16:17
Quesito #8
Gent.mi,
avendo la presente procedura di gara un importo lavori inferiore a 20 milioni di euro, si chiede di confermare che siano ammessi a partecipare alla stessa anche i soggetti dotati di un sistema di controllo della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per l'attività di verifica della progettazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli articoli 34, 35 e 36 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice.
Ringraziandovi, porgiamo cordiali saluti
avendo la presente procedura di gara un importo lavori inferiore a 20 milioni di euro, si chiede di confermare che siano ammessi a partecipare alla stessa anche i soggetti dotati di un sistema di controllo della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per l'attività di verifica della progettazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli articoli 34, 35 e 36 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice.
Ringraziandovi, porgiamo cordiali saluti
16/07/2026 16:21
Risposta
Il PFTE sarà posto a base di gara di appalto integrato, pertanto si rimanda all'art. 13 del Capitolato tecnico.
13/07/2026 10:39
Quesito #9
Gentilissimi,
con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere a rapporti di consulenza "ad hoc" per specifiche figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro previsto per la procedura di gara in oggetto.
In particolare, si chiede di confermare se sia ammissibile ricorrere a un rapporto di consulenza, stabilito antecedentemente alla presentazione dell'offerta, con una società di ingegneria che metta a disposizione il professionista incaricato dello svolgimento della prestazione richiesta.
A titolo esemplificativo, con riferimento alla prestazione di "Verifica acustica", per la quale è prevista la possibilità di avvalersi di una collaborazione "ad hoc", si chiede se sia consentito conferire l'incarico alla società "X", la quale individua nominativamente il professionista "Y", inserito all'interno del suo organico e in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, quale soggetto incaricato dell'esecuzione della prestazione.
Si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono cordiali saluti.
con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere a rapporti di consulenza "ad hoc" per specifiche figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro previsto per la procedura di gara in oggetto.
In particolare, si chiede di confermare se sia ammissibile ricorrere a un rapporto di consulenza, stabilito antecedentemente alla presentazione dell'offerta, con una società di ingegneria che metta a disposizione il professionista incaricato dello svolgimento della prestazione richiesta.
A titolo esemplificativo, con riferimento alla prestazione di "Verifica acustica", per la quale è prevista la possibilità di avvalersi di una collaborazione "ad hoc", si chiede se sia consentito conferire l'incarico alla società "X", la quale individua nominativamente il professionista "Y", inserito all'interno del suo organico e in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, quale soggetto incaricato dell'esecuzione della prestazione.
Si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono cordiali saluti.
16/07/2026 16:23
Risposta
Si conferma tale possibilità
13/07/2026 15:32
Quesito #10
Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla composizione del Gruppo di Lavoro.
In particolare, con riferimento alla Tabella 3 di cui a pag. 13 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se, oltre alle figure professionali minime richieste, sia consentito prevedere nel Gruppo di Lavoro ulteriori figure professionali non espressamente indicate dal Disciplinare, purché in possesso dei necessari requisiti professionali e coerenti con l'oggetto dell'appalto.
Si chiede, pertanto, di confermare che la presenza di tali figure aggiuntive sia ammessa e non costituisca motivo di esclusione o di non conformità dell'offerta.
In particolare, con riferimento alla Tabella 3 di cui a pag. 13 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se, oltre alle figure professionali minime richieste, sia consentito prevedere nel Gruppo di Lavoro ulteriori figure professionali non espressamente indicate dal Disciplinare, purché in possesso dei necessari requisiti professionali e coerenti con l'oggetto dell'appalto.
Si chiede, pertanto, di confermare che la presenza di tali figure aggiuntive sia ammessa e non costituisca motivo di esclusione o di non conformità dell'offerta.
16/07/2026 16:26
Risposta
Si conferma la possibilità di prevedere ulteriori figure professionali in aggiunta a quelle indicate nel disicplinare di gara.
14/07/2026 12:24
Quesito #11
Buongiorno,
in riferimento all'offerta tecnica, in particolare ai criteri B.2 e B.3, si chiede conferma che il limite editoriale sia costituito da n.8 facciate per criterio e non n. 10 facciate come indicato al termine dei rispettivi capoversi descrittivi dei sub-criteri a pag. 35 del Disciplinare di gara.
Cordialmente
in riferimento all'offerta tecnica, in particolare ai criteri B.2 e B.3, si chiede conferma che il limite editoriale sia costituito da n.8 facciate per criterio e non n. 10 facciate come indicato al termine dei rispettivi capoversi descrittivi dei sub-criteri a pag. 35 del Disciplinare di gara.
Cordialmente
16/07/2026 16:10
Risposta
Si conferma che il limite editoriale è costituito da n. 8 facciate per i criteri B.2 e B.3
14/07/2026 12:25
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,
Si chiede gentilmente di chiarire se il livello progettuale PFTE sarà posto a base di gara di appalto integrato.
Vi ringraziamo e restiamo in attesa di un gentile riscontro
Cordiali saluti
Si chiede gentilmente di chiarire se il livello progettuale PFTE sarà posto a base di gara di appalto integrato.
Vi ringraziamo e restiamo in attesa di un gentile riscontro
Cordiali saluti
16/07/2026 16:11
Risposta
Si conferma.